Art. 2. 
 
  Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte  le
attribuzioni  di  competenza  ed   in   particolare   provvede   alla
elaborazione  ed  all'aggiornamento  della  normativa  nazionale   in
materia di prevenzione ed  interventi  aeroportuali,  partecipa  alla
formulazione delle norme internazionali in  tema  di  prevenzione  ed
interventi  aeroportuali  e  dei  programmi  di  addestramento  e  di
acquisto di macchinari e del materiale tecnico. 
  E' istituito  il  "Servizio  ispettivo  antincendi  aeroportuale  e
portuale" del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  facente  parte
integrante del  Servizio  tecnico  centrale,  ed  articolato  in  tre
ispettorati,  rispettivamente  per   l'Italia   settentrionale,   per
l'Italia centrale e la Sardegna, e  per  l'Italia  meridionale  e  la
Sicilia, con  il  compito  di  sviluppare  ogni  iniziativa  atta  al
coordinamento dei servizi tecnici negli aeroporti e nei  porti  delle
rispettive regioni. 
  Gli  ispettorati,  cui  sono  preposti  tre  dirigenti   superiori,
coadiuvati  da  tre  primi  dirigenti,  provvedono  ad  accertare  le
situazioni in atto esistenti, ad acclarare e segnalare con  opportune
proposte al Servizio tecnico centrale le deficienze dei mezzi  e  del
personale, ed a rappresentare quanto possa essere necessario  per  le
occorrenti esigenze. 
  In tale compito gli ispettori del Servizio ispettivo  svilupperanno
ogni forma di intesa e di collaborazione con gli ispettori  regionali
e con i comandanti provinciali dei vigili  del  fuoco  per  cio'  che
attiene alle attrezzature  tecnico-istituzionali  e  per  il  miglior
impiego del personale, delle dotazioni, degli  accasermamenti  e,  in
generale, dei mezzi occorrenti. 
  In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco  sono,
comunque, responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali
ricadenti nell'ambito della provincia di competenza.