Art. 23. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera esecutiva o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469. L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi del comma precedente sara' determinato dall'anzianita' di servizio nella carriera esecutiva o di livello equiparato dell'amministrazione di provenienza e, in caso di pari anzianita', dall'eta'. Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sara' lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi del primo comma del presente articolo. L'inquadramento di cui al primo comma e' disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.