Art. 23.

  Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella
qualifica  terminale  della  carriera esecutiva del ruolo di supporto
amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il
graduale  riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli
impiegati  della  carriera  esecutiva  o  di livello equiparato delle
amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  risultino  comandati  a  prestare servizio presso i
comandi  provinciali  dei  vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 32
della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 della legge
13 maggio 1961, n. 469.
  L'ordine  di  ruolo  per il personale inquadrato ai sensi del comma
precedente   sara'  determinato  dall'anzianita'  di  servizio  nella
carriera  esecutiva  o  di livello equiparato dell'amministrazione di
provenienza e, in caso di pari anzianita', dall'eta'.
  Nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  di  supporto amministrativo
contabile  sara'  lasciato  vacante un numero di posti pari al numero
degli  impiegati  inquadrati in soprannumero ai sensi del primo comma
del presente articolo.
  L'inquadramento  di  cui  al  primo  comma  e'  disposto  su parere
favorevole   del   consiglio   di   amministrazione   del   Ministero
dell'interno.