Art. 32. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, potra' avvenire, con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilita' non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverra' in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite.