Art. 32. 
 
  Il trasferimento del personale di cui all'articolo 2 della legge 27
dicembre 1973, n. 850, potra' avvenire, con le  stesse  equiparazioni
previste nel predetto articolo anche  nella  corrispondente  carriera
del  ruolo  di   supporto   tecnico   o   del   ruolo   di   supporto
amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilita'  non  vi
saranno  le  necessarie  vacanze,  il   trasferimento   avverra'   in
soprannumero,  restando  fermo  che  le  relative  eccedenze  saranno
successivamente riassorbite.