Art. 36. Per esigenze connesse ai problemi di prevenzione, di estinzione degli incendi o di altri eventi calamitosi in relazione a quanto gia' previsto con le disposizioni sulla riforma sanitaria, sui beni culturali, sulla cooperazione internazionale, sulla normativa dei lavori pubblici per le costruzioni, nonche' dell'attivita' in sede di Comunita' europea o di altri organismi internazionali, possono essere nominati alla qualifica di dirigente generale in soprannumero e collocati a domanda fuori ruolo fino ad un massimo di tre unita', da mettere a disposizione permanente di organismi nazionali o comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In corrispondenza di tali posti in soprannumero vengono riservate tre vacanze nella qualifica iniziale della carriera stessa.