Art. 36. 
 
  Per esigenze connesse ai problemi  di  prevenzione,  di  estinzione
degli incendi o di altri eventi calamitosi in relazione a quanto gia'
previsto con  le  disposizioni  sulla  riforma  sanitaria,  sui  beni
culturali, sulla cooperazione  internazionale,  sulla  normativa  dei
lavori pubblici per le costruzioni, nonche' dell'attivita' in sede di
Comunita' europea o di altri organismi internazionali, possono essere
nominati alla qualifica  di  dirigente  generale  in  soprannumero  e
collocati a domanda fuori ruolo fino ad un massimo di tre unita',  da
mettere  a  disposizione  permanente   di   organismi   nazionali   o
comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco. 
  In corrispondenza di tali posti in soprannumero  vengono  riservate
tre vacanze nella qualifica iniziale della carriera stessa.