Art. 39. I posti del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono portati in diminuzione nei ruoli organici delle amministrazioni provinciali stesse. Il personale non transitato nel ruolo amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritorna all'ente di provenienza ed e' posto in posizione soprannumeraria con l'obbligo da parte dell'ente di coprire con esso i posti di pari livello e di pari profilo professionale che al momento del rientro, od in seguito, risultano o si renderanno vacanti.