Art. 39. 
 
  I posti del personale delle amministrazioni provinciali in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i comandi
provinciali dei vigili del fuoco  sono  portati  in  diminuzione  nei
ruoli organici delle amministrazioni provinciali stesse. 
  Il personale non transitato nel ruolo amministrativo contabile  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritorna all'ente di  provenienza
ed e' posto in  posizione  soprannumeraria  con  l'obbligo  da  parte
dell'ente di coprire con esso i posti  di  pari  livello  e  di  pari
profilo professionale che al momento  del  rientro,  od  in  seguito,
risultano o si renderanno vacanti.