Art. 4.

  Negli  aeroporti  di  cui  all'allegata  tabella  A, i locali e gli
impianti fissi per i servizi antincendi, ivi comprese le autorimesse,
le  annesse  officine e le attrezzature per l'addestramento specifico
del  personale,  sono  apprestati dal Ministero dei trasporti per gli
aeroporti  a  gestione  statale  e  dal  gestore per gli aeroporti in
concessione   e   dati  in  uso,  a  titolo  gratuito,  al  Ministero
dell'interno.
  I  progetti  per  la costruzione e la ristrutturazione dei locali e
degli  impianti  di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con
il  Ministero  dell'interno  ai  fini della migliore rispondenza alle
esigenze dei servizi antincendi. Per gli aeroporti militari aperti al
traffico  civile  tali  progetti  sono  redatti d'intesa anche con il
Ministero della difesa.
  La  spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le
spese  per  i  servizi  telefonici,  per il condizionamento estivo ed
invernale,  per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per
l'arredamento  dei  locali  di  cui  al  primo  comma  sono a carico,
rispettivamente,  del  Ministero  dei  trasporti  negli  aeroporti  a
gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione.