Art. 4. Negli aeroporti di cui all'allegata tabella A, i locali e gli impianti fissi per i servizi antincendi, ivi comprese le autorimesse, le annesse officine e le attrezzature per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati dal Ministero dei trasporti per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno. I progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dell'interno ai fini della migliore rispondenza alle esigenze dei servizi antincendi. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile tali progetti sono redatti d'intesa anche con il Ministero della difesa. La spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le spese per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento dei locali di cui al primo comma sono a carico, rispettivamente, del Ministero dei trasporti negli aeroporti a gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione.