Art. 40.

  Alla determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe dovute per i
servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 26 luglio
1965,  n. 966, sara' provveduto con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.