Art. 40. Alla determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sara' provveduto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.