Art. 42.

  Le  competenze  e  gli oneri attribuiti al Ministero dei trasporti,
per gli aeroporti a gestione statale, e al gestore, per gli aeroporti
in  concessione,  dall'articolo 4, primo e terzo comma, sono entrambi
assunti  dal  Ministero  dei  trasporti  per un periodo di tre anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.