Art. 42. Le competenze e gli oneri attribuiti al Ministero dei trasporti, per gli aeroporti a gestione statale, e al gestore, per gli aeroporti in concessione, dall'articolo 4, primo e terzo comma, sono entrambi assunti dal Ministero dei trasporti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.