Art. 43. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 40.350 milioni in ragione d'anno, di cui lire 5.000 milioni per spese relative ai mezzi ed ai materiali antincendi e lire 1.400 milioni per spese relative al personale (missioni, spese sanitarie, mensa, vestiario e casermaggio). Alla copertura della spesa di lire 23.620 milioni relativa all'anno 1980, si provvede per lire 1.500 milioni con riduzione del capitolo n. 2064 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il medesimo anno finanziario e per lire 22.120 milioni a carico e con riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980, all'uopo utilizzando per il 1979 lo specifico accantonamento di lire 12.585 milioni e, per il 1980, detto accantonamento specifico per lire 9.535 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - ROGNONI - LAGORIO - LA MALFA - ANDREATTA - FORMICA Visto, il Guardasigilli: SARTI