Art. 43. 
 
  L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e'  valutato
in lire 40.350 milioni in ragione d'anno, di cui lire  5.000  milioni
per spese relative ai mezzi ed ai materiali antincendi e  lire  1.400
milioni per spese relative al personale (missioni,  spese  sanitarie,
mensa, vestiario e casermaggio). Alla copertura della spesa  di  lire
23.620 milioni relativa all'anno 1980, si  provvede  per  lire  1.500
milioni con riduzione del capitolo n. 2064 dello stato di  previsione
del Ministero dei trasporti per il medesimo anno  finanziario  e  per
lire 22.120 milioni a carico e con  riduzione,  rispettivamente,  dei
capitoli n. 6856 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per gli anni finanziari 1979 e 1980, all'uopo utilizzando per il 1979
lo specifico accantonamento di lire 12.585 milioni e,  per  il  1980,
detto accantonamento specifico per lire 9.535 milioni. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                  FORLANI - ROGNONI - 
                                                 LAGORIO - LA MALFA - 
                                                  ANDREATTA - FORMICA 
 
Visto, il Guardasigilli: SARTI