Art. 5.

  Per  far  fronte  alle particolari esigenze del servizio antincendi
negli  aeroporti di cui alla allegata tabella A, i ruoli organici del
Corpo  nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente
di n. 1.257 unita', ripartite nelle varie carriere secondo la tabella
B annessa alla presente legge.
  Il  contingente predetto sara' completato entro due anni dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, secondo la progressione
biennale prevista dall'allegata tabella D.
  I  posti  disponibili  nella  carriera  dei  vigili saranno messi a
concorso specificatamente per singole regioni, in corrispondenza alle
esigenze  di  organico delle sedi di servizio delle regioni medesime,
preventivamente  accertate con decreto del Ministero dell'interno per
ciascuna  regione  e  relativi  comandi  provinciali  con  i relativi
distaccamenti.
  I  vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, ad una
delle  sedi  della regione per la quale hanno concorso e non potranno
da  questa  essere  trasferiti  prima  di  avervi  prestato effettivo
servizio per almeno cinque anni.
  I  concorsi  di  cui  al  terzo comma del presente articolo saranno
giudicati  da  commissioni  regionali  che  saranno  presiedute da un
funzionario  della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  con  qualifica non inferiore a primo dirigente, e
composte  da due funzionari della predetta carriera con qualifica non
inferiore  a  ispettore  capo  aggiunto,  e  da  un funzionario della
Amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica non inferiore a
direttore di sezione.
  Un   funzionario  del  Ministero  dell'interno  con  qualifica  non
inferiore  a  consigliere  o  equiparata  espletera'  le  funzioni di
segretario.
  Al  bando dei concorsi per la copertura dei posti recati in aumento
ai  sensi  del  primo  comma  nonche'  alla  nomina delle commissioni
regionali  di  cui  al  quinto comma sara' provveduto con decreto del
Ministro  dell'interno,  anche  in  deroga  alla  procedura stabilita
dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.