Art. 5. Per far fronte alle particolari esigenze del servizio antincendi negli aeroporti di cui alla allegata tabella A, i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente di n. 1.257 unita', ripartite nelle varie carriere secondo la tabella B annessa alla presente legge. Il contingente predetto sara' completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione biennale prevista dall'allegata tabella D. I posti disponibili nella carriera dei vigili saranno messi a concorso specificatamente per singole regioni, in corrispondenza alle esigenze di organico delle sedi di servizio delle regioni medesime, preventivamente accertate con decreto del Ministero dell'interno per ciascuna regione e relativi comandi provinciali con i relativi distaccamenti. I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, ad una delle sedi della regione per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni. I concorsi di cui al terzo comma del presente articolo saranno giudicati da commissioni regionali che saranno presiedute da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, e composte da due funzionari della predetta carriera con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata espletera' le funzioni di segretario. Al bando dei concorsi per la copertura dei posti recati in aumento ai sensi del primo comma nonche' alla nomina delle commissioni regionali di cui al quinto comma sara' provveduto con decreto del Ministro dell'interno, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.