Art. 6. 
 
  Nella prima applicazione della presente  legge  alla  copertura  di
tutti i  posti  disponibili  nella  carriera  dei  vigili  del  fuoco
risultanti  dalla  differenza  tra  quelli   previsti   nell'organico
complessivo come determinato ai punti c) e d) dell'allegata tabella B
e quelli effettivamente coperti alla data del relativo  provvedimento
di nomina, sara' provveduto in via prioritaria mediante  l'assunzione
degli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5  agosto
1978, n. 472. 
  Effettuate  le  assunzioni  di  cui  al  comma  precedente,   sara'
provveduto  alla  copertura  del  50  per  cento  di  tutti  i  posti
disponibili come determinati ai sensi del primo  comma  del  presente
articolo, mediante concorso per titoli, integrato da un  colloquio  e
da  una  prova  pratica  tecnico-attitudinale,  riservato  ai  vigili
ausiliari in congedo del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  che
alla data di pubblicazione del bando relativo risultino essere  stati
richiamati e  aver  prestato  complessivamente  servizio  per  almeno
quaranta giorni ai sensi dell'articolo  14  della  legge  8  dicembre
1970, n. 996. 
  Al bando di concorso sara'  provveduto  con  decreto  del  Ministro
dell'interno anche in deroga alla procedura  stabilita  dall'articolo
27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. 
  I criteri di massima per la  valutazione  dei  titoli,  nonche'  le
modalita' di  effettuazione  del  colloquio  e  della  prova  pratica
tecnico-attitudinale saranno stabiliti dalla commissione indicata  al
quinto comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976,  n.
463, convertito, con modificazioni, nella legge 10  agosto  1976,  n.
557. 
  Le   commissioni   regionali   giudicatrici   avranno   la   stessa
composizione di cui al quinto e sesto  comma  dell'articolo  5  della
presente legge. 
  Sia gli idonei del concorso di cui all'articolo  3  della  legge  5
agosto 1978, n. 472, sia gli ausiliari in congedo di cui al  presente
articolo, per poter essere assunti  o  per  partecipare  al  relativo
concorso non devono aver  superato,  rispettivamente  alla  data  del
decreto di nomina in ruolo e alla data fissata per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, il trentacinquesimo anno
di eta', salvo le eccezioni di legge, e  devono  essere  in  possesso
della incondizionata e piena idoneita' fisica.