Art. 6. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura di tutti i posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco risultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo come determinato ai punti c) e d) dell'allegata tabella B e quelli effettivamente coperti alla data del relativo provvedimento di nomina, sara' provveduto in via prioritaria mediante l'assunzione degli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472. Effettuate le assunzioni di cui al comma precedente, sara' provveduto alla copertura del 50 per cento di tutti i posti disponibili come determinati ai sensi del primo comma del presente articolo, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili ausiliari in congedo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di pubblicazione del bando relativo risultino essere stati richiamati e aver prestato complessivamente servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Al bando di concorso sara' provveduto con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. I criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonche' le modalita' di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale saranno stabiliti dalla commissione indicata al quinto comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557. Le commissioni regionali giudicatrici avranno la stessa composizione di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della presente legge. Sia gli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472, sia gli ausiliari in congedo di cui al presente articolo, per poter essere assunti o per partecipare al relativo concorso non devono aver superato, rispettivamente alla data del decreto di nomina in ruolo e alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il trentacinquesimo anno di eta', salvo le eccezioni di legge, e devono essere in possesso della incondizionata e piena idoneita' fisica.