Art. 8. Fino a quando non sara' disponibile il primo contingente di vigili del fuoco di cui all'articolo 5 da assumersi entro il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, negli aeroporti militari di cui alla allegata tabella E il traffico aereo civile continuera' ad avvalersi dei servizi antincendi in atto, predisposti per le esigenze del traffico aereo militare, con le limitazioni derivanti dalla disponibilita' e dalle caratteristiche dei mezzi antincendi, nonche' dal particolare tipo di addestramento del personale militare. Il contingente di vigili del fuoco di cui al comma precedente sara' immesso in servizio con priorita' negli aeroporti elencati nella tabella E secondo l'ordine che sara' indicato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in modo che gli oneri relativi al servizio antincendi posti a carico dell'Amministrazione militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione in servizio del predetto personale. L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio aeroportuale antincendi di cui ai due commi precedenti rimane subordinata alla disponibilita' dei mezzi e dei materiali tecnici nonche' dei locali e degli impianti necessari. In via transitoria, negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, il servizio e' svolto con personale dell'Amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sara' assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.