Art. 8. 
 
  Fino a quando non sara' disponibile il primo contingente di  vigili
del fuoco di cui all'articolo 5 da  assumersi  entro  il  primo  anno
dall'entrata in vigore della presente legge, negli aeroporti militari
di cui alla allegata tabella E il traffico aereo  civile  continuera'
ad avvalersi dei servizi  antincendi  in  atto,  predisposti  per  le
esigenze del traffico aereo militare, con  le  limitazioni  derivanti
dalla disponibilita' e dalle caratteristiche  dei  mezzi  antincendi,
nonche' dal particolare tipo di addestramento del personale militare. 
Il contingente di vigili del fuoco di cui al comma  precedente  sara'
immesso in servizio con  priorita'  negli  aeroporti  elencati  nella
tabella E secondo l'ordine che sara'  indicato  dal  Ministero  della
difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in  modo  che  gli  oneri
relativi al servizio antincendi posti a  carico  dell'Amministrazione
militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione  in  servizio
del predetto personale. 
  L'assunzione da  parte  del  Ministero  dell'interno  del  servizio
aeroportuale  antincendi  di  cui  ai  due  commi  precedenti  rimane
subordinata alla disponibilita' dei mezzi  e  dei  materiali  tecnici
nonche' dei locali e degli impianti necessari. 
  In via transitoria, negli aeroporti di Firenze-Peretola,  Grosseto,
Roma-Urbe  e  Taranto,  il   servizio   e'   svolto   con   personale
dell'Amministrazione militare fino  a  quando  l'onere  del  servizio
stesso non sara' assunto dal titolare della licenza  o  dall'ente  di
cui al primo comma dell'articolo 3 e comunque non oltre  dodici  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.