La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione   sul   divieto   dell'uso   di   tecniche   di  modifica
dell'ambiente  a  fini  militari  o  ad  ogni altro scopo ostile, con
allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma
a Ginevra il 18 maggio 1977.