(Convenzione-art. I)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti fede sono  unicamente  quelli  indicati  nella
convenzione. 
 
                             CONVENZIONE 
sul divieto dell'uso di tecniche di  modifica  dell'ambiente  a  fini
                militari o ad ogni altro scopo ostile 
 
  GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, 
  GUIDATI dall'interesse del rafforzamento della pace e desiderosi di
contribuire ad arrestare la corsa agli  armamenti,  a  realizzare  un
disarmo  generale  e  completo  sotto  un  controllo   internazionale
rigoroso ed efficace, nonche' a preservare l'umanita' dal pericolo di
veder utilizzati nuovi metodi di guerra, 
  RISOLUTI  a  proseguire  negoziati  al  fine  di  realizzare  degli
effettivi progressi verso nuove misure nel campo del disarmo, 
  RICONOSCENDO che il progresso della scienza e  della  tecnica  puo'
aprire delle nuove possibilita' per quanto riguarda la  modificazione
dell'ambiente, 
  RICORDANDO la dichiarazione della Conferenza  delle  Nazioni  Unite
sull'ambiente, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972, 
  CONSCI del fatto che l'utilizzazione  delle  tecniche  di  modifica
dell'ambiente a fini pacifici  potrebbe  migliorare  i  rapporti  fra
l'uomo e la  natura  e  contribuire  a  proteggere  ed  a  migliorare
l'ambiente per il bene delle generazioni presenti e future, 
  RICONOSCENDO, tuttavia, che l'utilizzazione di tali tecniche a fini
militari o ad ogni altro scopo ostile potrebbe  avere  degli  effetti
estremamente pregiudizievoli per il benessere dell'uomo, 
  DESIDEROSI di vietare efficacemente l'utilizzazione di tecniche  di
modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo  ostile,
al fine di eliminare i pericoli che tale utilizzazione  presenta  per
l'umanita'  ed  affermando  la  loro  volonta'  di  operare  per   la
realizzazione di tale obiettivo, 
  DESIDEROSI INOLTRE di contribuire al  rafforzamento  della  fiducia
tra  le  nazioni  e  ad  un  nuovo  miglioramento  della   situazione
internazionale, conformemente agli scopi ed ai principi  della  Carta
delle Nazioni Unite, 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I. 
 
  1. Ogni Stato parte della presente Convenzione  si  impegna  a  non
utilizzare a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, tecniche  di
modifica dell'ambiente che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi,
in quanto mezzi che causano distruzioni, danni,  pregiudizi  ad  ogni
altro Stato parte. 
  2. Ogni Stato parte della presente Convenzione  si  impegna  a  non
aiutare, incoraggiare od incitare alcuno Stato o gruppo di  Stati  od
organizzazione internazionale a  svolgere  attivita'  contrarie  alle
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.