ARTICOLO X. La presente Convenzione i cui testi francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne inviera' copie debitamente certificate conformi ai Governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito. IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Ginevra il diciotto maggio millenovecentosettantasette. (Seguono le firme).