(Convenzione-art. X)
                             ARTICOLO X. 
 
  La presente Convenzione  i  cui  testi  francese,  inglese,  arabo,
cinese, spagnolo e russo  fanno  ugualmente  fede,  sara'  depositata
presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, che ne inviera'  copie  debitamente  certificate  conformi  ai
Governi degli Stati che avranno  firmato  la  Convenzione  o  che  vi
avranno aderito. 
 
  IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a tale  scopo
dai rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione,  aperta
alla firma a Ginevra il diciotto maggio millenovecentosettantasette. 
  (Seguono le firme).