ALLEGATO ALLA CONVENZIONE COMITATO CONSULTIVO DI ESPERTI 1. Il comitato consultivo di esperti si assumera' il compito di compiere le constatazioni di fatto appropriate e di fornire dei pareri tecnici concernenti ogni problema che venga sollevato, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo V della presente Convenzione, dallo Stato parte che richiede la convocazione del comitato. 2. I lavori del comitato consultivo di esperti saranno organizzati in modo da permettergli di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 del presente allegato. Il comitato prendera' le decisioni su questioni procedurali relative all'organizzazione dei suoi lavori se possibile all'unanimita', ma, in caso contrario alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti. Non si procedera' a votazioni su questioni di merito. 3. Il Depositario o il suo rappresentante esercitera' le funzioni di Presidente del comitato. 4. Ogni esperto puo' essere assistito al momento delle sedute da uno o piu' consulenti. 5. Ogni esperto avra' il diritto, per il tramite del presidente, di chiedere agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali le informazioni e l'assistenza che riterra' auspicabili per permettere al comitato di svolgere il proprio compito.