(Convenzione-Allegato)
                      ALLEGATO ALLA CONVENZIONE 
 
                   COMITATO CONSULTIVO DI ESPERTI 
 
  1. Il comitato consultivo di esperti si  assumera'  il  compito  di
compiere le constatazioni di  fatto  appropriate  e  di  fornire  dei
pareri  tecnici  concernenti  ogni  problema  che  venga   sollevato,
conformemente  al  paragrafo  1  dell'articolo   V   della   presente
Convenzione, dallo Stato  parte  che  richiede  la  convocazione  del
comitato. 
 
  2. I lavori del comitato consultivo di esperti saranno  organizzati
in modo da permettergli di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1
del  presente  allegato.  Il  comitato  prendera'  le  decisioni   su
questioni procedurali relative all'organizzazione dei suoi lavori  se
possibile all'unanimita', ma, in caso contrario alla maggioranza  dei
suoi membri presenti e votanti. Non  si  procedera'  a  votazioni  su
questioni di merito. 
  3. Il Depositario o il suo rappresentante esercitera'  le  funzioni
di Presidente del comitato. 
  4. Ogni esperto puo' essere assistito al momento  delle  sedute  da
uno o piu' consulenti. 
  5. Ogni esperto avra' il diritto, per il tramite del presidente, di
chiedere  agli  Stati  ed  alle  Organizzazioni   internazionali   le
informazioni e l'assistenza che riterra' auspicabili  per  permettere
al comitato di svolgere il proprio compito.