(Convenzione-art. II)
                            ARTICOLO II. 
 
  Ai fini dell'articolo primo, l'espressione  "tecniche  di  modifica
dell'ambiente" indica ogni tecnica che abbia per oggetto la  modifica
- grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali - della
dinamica, della composizione,  o  della  struttura  della  Terra  ivi
compresi i propri complessi biotici, la propria litosfera, idrosfera,
ed atmosfera o lo spazio extra atmosferico.