(Convenzione-art. III)
                            ARTICOLO III. 
 
  1. Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  non  vietano  la
utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici e
non pregiudicano i principi  generalmente  riconosciuti  e  le  norme
applicabili  del  diritto  internazionale  relativi   ad   una   tale
utilizzazione. 
  2. Gli Stati  parti  della  presente  Convenzione  si  impegnano  a
facilitare uno scambio, il piu' completo possibile,  di  informazioni
scientifiche e tecniche sull'utilizzazione di  tecniche  di  modifica
dell'ambiente a fini pacifici ed hanno diritto a partecipare  a  tale
scambio. Gli  Stati  parti  che  sono  in  grado  di  farlo  dovranno
contribuire, a titolo individuale od unitamente  ad  altri  Stati  od
organizzazioni internazionali,  ad  una  cooperazione  internazionale
economica e scientifica al fine della protezione, del miglioramento e
della utilizzazione pacifica dell'ambiente, tenuto debito conto delle
necessita' delle regioni del mondo in via di sviluppo.