(Convenzione-art. IV)
                            ARTICOLO IV. 
 
  Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad  adottare
tutte le misure che riterra'  opportune  conformemente  alle  proprie
procedure costituzionali per vietare e prevenire  ogni  attivita'  in
contrasto con le disposizioni della presente Convenzione in  tutti  i
luoghi che si trovino sotto la propria  giurisdizione  e  il  proprio
controllo.