(Convenzione-art. V)
                             ARTICOLO V. 
 
  1. Gli Stati  parti  della  presente  Convenzione  si  impegnano  a
consultarsi reciprocamente ed a collaborare fra di loro per risolvere
tutti i problemi che potrebbero sorgere relativamente agli  obiettivi
della  presente  Convenzione   od   alla   applicazione   delle   sue
disposizioni. Le  attivita'  di  consultazione  e  di  collaborazione
previste dal presente  articolo  possono  inoltre  essere  intraprese
grazie   ad   adeguate   procedure    internazionali    nel    quadro
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in conformita'  della  sua
Carta. Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di
organizzazioni  internazionali  appropriate,  nonche'  quelli  di  un
comitato consultivo di esperti, come previsto  dal  paragrafo  2  del
presente articolo. 
  2. Ai fini enunciati nel paragrafo  1  del  presente  articolo,  il
Depositario, nel mese  che  seguira'  la  ricezione  di  una  domanda
proveniente da uno Stato parte, convochera' un comitato consultivo di
esperti. Ogni Stato parte puo' designare un esperto in seno  a  detto
comitato,  le  cui  funzioni  ed  il  cui  regolamento  interno  sono
enunciati  nell'allegato  che  costituisce  parte  integrante   della
Convenzione. Il comitato consultivo comunichera'  al  Depositario  un
riassunto delle proprie constatazioni di fatto ove figureranno  tutti
i giudizi ed informazioni presentati al comitato nel corso delle  sue
deliberazioni. Il Depositario distribuira' il riassunto a  tutti  gli
Stati parti. 
  3. Ogni Stato parte della presente Convenzione che abbia motivi  di
ritenere che un altro Stato parte agisca in violazione degli obblighi
derivanti dalle disposizioni della  Convenzione  puo'  presentare  un
reclamo presso il Consiglio di  sicurezza  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. Tale reclamo deve  essere  accompagnato  da  tutte  le
informazioni pertinenti  nonche'  da  tutti  gli  elementi  di  prova
possibili a conferma della sua validita'. 
  4. Ogni  Stato  parte  della  presente  Convenzione  si  impegna  a
collaborare ad ogni inchiesta che il Consiglio di Sicurezza  potrebbe
intraprendere, conformemente  alle  disposizioni  della  Carta  delle
Nazioni  Unite,  sulla  base  del  reclamo  ricevuto  dal  Consiglio.
Quest'ultimo comunica i risultati dell'inchiesta agli Stati parti. 
  5. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a  venire
in  aiuto  o  a  fornire  il  proprio  appoggio,  conformemente  alle
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Stato parte che
ne faccia richiesta se il Consiglio di Sicurezza decide che la  detta
parte ha subito un danno o rischia di subirlo in conseguenza  di  una
violazione della Convenzione.