(Convenzione-art. VI)
                            ARTICOLO VI. 
 
  1. Ogni Stato parte della presente Convenzione puo' proporre  degli
emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni  emendamento  proposto
sara' sottoposto al Depositario che lo comunichera' senza  indugio  a
tutti gli Stati parti. 
  2. Un emendamento entrera' in vigore nei  confronti  di  tutti  gli
Stati parti della presente Convenzione  che  l'avranno  accettato,  a
partire dal deposito,  presso  il  Depositario,  degli  strumenti  di
accettazione da parte  di  una  maggioranza  degli  Stati  parti.  In
seguito, esso entrera' in vigore nei confronti di  ogni  altro  Stato
parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.