(Convenzione-art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
 
  1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione,
il Depositario convochera' una conferenza  degli  Stati  parti  della
Convenzione, a Ginevra  (Svizzera).  Tale  Conferenza  esaminera'  il
funzionamento della Convenzione al fine di  assicurarsi  che  i  suoi
obiettivi e le sue disposizioni sono in via  di  realizzazione;  essa
esaminera'  in  particolare  l'efficacia   delle   disposizioni   del
paragrafo  1  dell'articolo  I  per  eliminare  i  pericoli  di   una
utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o
ad ogni altro scopo ostile. 
  2. In seguito, ad  intervalli  non  inferiori  a  cinque  anni  una
maggioranza degli Stati  parti  della  presente  Convenzione  potra',
sottoponendo al Depositario una proposta a tale  scopo,  ottenere  la
convocazione di una Conferenza che abbia gli stessi obiettivi. 
  3. Ove non sia stata convocata alcuna conferenza  conformemente  al
paragrafo 2 del  presente  articolo  nei  dieci  anni  successivi  al
termine di una precedente conferenza,  il  Depositario  chiedera'  il
parere di tutti gli Stati parti della presente Convenzione in  merito
alla convocazione di una tale conferenza. Ove un  terzo  degli  Stati
parti o dieci di essi, con prevalenza del numero minore  tra  i  due,
risponda affermativamente, il  Depositario  adottera'  immediatamente
delle misure per indire la conferenza.