ARTICOLO VIII 1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Depositario convochera' una conferenza degli Stati parti della Convenzione, a Ginevra (Svizzera). Tale Conferenza esaminera' il funzionamento della Convenzione al fine di assicurarsi che i suoi obiettivi e le sue disposizioni sono in via di realizzazione; essa esaminera' in particolare l'efficacia delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo I per eliminare i pericoli di una utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile. 2. In seguito, ad intervalli non inferiori a cinque anni una maggioranza degli Stati parti della presente Convenzione potra', sottoponendo al Depositario una proposta a tale scopo, ottenere la convocazione di una Conferenza che abbia gli stessi obiettivi. 3. Ove non sia stata convocata alcuna conferenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo nei dieci anni successivi al termine di una precedente conferenza, il Depositario chiedera' il parere di tutti gli Stati parti della presente Convenzione in merito alla convocazione di una tale conferenza. Ove un terzo degli Stati parti o dieci di essi, con prevalenza del numero minore tra i due, risponda affermativamente, il Depositario adottera' immediatamente delle misure per indire la conferenza.