(Convenzione-art. IX)
                            ARTICOLO IX. 
 
  1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati.
Ogni Stato che non avra' firmato la presente Convenzione prima  della
sua entrata in vigore  conformemente  al  paragrafo  3  del  presente
articolo potra' aderirvi in ogni momento. 
  2. La presente Convenzione sara' soggetta alla ratifica degli Stati
firmatari. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati
presso  il  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite. 
  3. La presente Convenzione entrera' in  vigore  successivamente  al
deposito degli strumenti di  ratifica  da  parte  di  venti  Governi,
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 
  4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno
depositati  successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente
Convenzione quest'ultima entrera' in vigore alla  data  del  deposito
dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 
  5. Il Depositario informera' senza  indugio  tutti  gli  Stati  che
avranno firmato la presente Convenzione o  che  vi  avranno  aderito,
dalla data di ogni firma, dalla data del deposito di  ogni  strumento
di ratifica o di adesione, della data  di  entrata  in  vigore  della
presente Convenzione, di  tutti  gli  emendamenti  ad  essa  relativi
nonche' della ricezione di ogni altra comunicazione. 
  6.  La  presente  Convenzione  sara'  registrata  dal   Depositario
conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.