Art. 7. 
 
  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 20 marzo 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                FORLANI - ANDREATTA - 
                                                             LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: SARTI