Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 1981 PERTINI FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI