Art. 2. 
                       Professionismo sportivo 
 
  Ai fini  dell'applicazione  della  presente  legge,  sono  sportivi
professionisti   gli   atleti,   gli    allenatori,    i    direttori
tecnico-sportivi  ed   i   preparatori   atletici,   che   esercitano
l'attivita' sportiva a titolo oneroso con  carattere  di  continuita'
nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che  conseguono
la qualificazione dalle federazioni sportive  nazionali,  secondo  le
norme  emanate  dalle  federazioni  stesse,  con  l'osservanza  delle
direttive  stabilite  dal  CONI  per  la  distinzione  dell'attivita'
dilettantistica da quella professionistica.