Art. 2.

  Per   gli   interventi   di   cui   all'articolo   precedente,   le
soprintendenze  archeologiche  competenti  provvederanno  ogni  anno,
prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal
Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  previo  parere dei
competenti comitati di settore.
  I  programmi  di cui al comma precedente potranno comprendere anche
iniziative da attuarsi in collaborazione con il comune di Roma.
  Il  coordinamento  con  la disciplina urbanistica interessata dagli
interventi  anzidetti  viene  attuato  ai  sensi dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.