Art. 3. Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessita' tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientali e' autorizzato, a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, a stipulare convenzioni di ricerca. Tali convenzioni possono anche essere stipulate su proposta dell'Istituto centrale del restauro, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 6 febbraio 1973, n. 23. Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere spese e onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.