Art. 3.

  Ove   l'attuazione   dei   programmi   richieda  studi  o  indagini
preliminari  di  particolare  complessita'  tecnica e scientifica, il
Ministro  per  i  beni culturali e ambientali e' autorizzato, a norma
dell'articolo  36  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3
dicembre  1975,  n.  805,  a  stipulare  convenzioni di ricerca. Tali
convenzioni  possono anche essere stipulate su proposta dell'Istituto
centrale  del  restauro, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 6 febbraio 1973, n. 23.
  Le  convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere
spese  e  onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione
di qualsiasi liquidazione forfettaria.