Art. 4.

  L'approvazione  del  programma  di  cui  all'articolo  2 equivale a
dichiarazione  di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle
opere previste nel programma.
  Gli  effetti della dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e
di  indifferibilita'  cessano  se le opere non hanno avuto inizio nel
triennio successivo alla data di approvazione del programma.