Art. 5. Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'amministrazione e' esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.