Art. 5.

  Per   l'esecuzione   di   quanto   previsto  dalla  presente  legge
l'amministrazione  e' esonerata dall'osservanza delle disposizioni di
cui  agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni,
37,  38,  39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio
decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.