Art. 6. All'onere, rispettivamente, di 10 e di 40 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 marzo 1981 PERTINI FORLANI - BIASINI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI