Art. 6.

  All'onere,  rispettivamente,  di  10  e  di  40  miliardi derivante
dall'attuazione  della  presente  legge  per  gli anni 1980 e 1981 si
provvede,   rispettivamente,   a   carico   e   con  riduzione  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 marzo 1981

                               PERTINI

                                                  FORLANI - BIASINI -
                                                 ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: SARTI