ART. 107.
(Passaggio ad altre amministrazioni  civili o ad altri corpi militari
                            dello Stato)

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno o piu' decreti
aventi  valore  di  legge  ordinaria  per l'eventuale passaggio degli
attuali  appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad
altre  amministrazioni  dello  Stato  e degli attuali appartenenti al
Corpo  delle  guardie  di  pubblica sicurezza ad altri corpi militari
dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:
    1)   consentire   agli   appartenenti  all'Amministrazione  della
pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di
pubblica  sicurezza  e  dal Corpo di polizia femminile conservando le
posizioni   giuridiche   ed   economiche   conseguite,  il  passaggio
all'Amministrazione  civile  dell'interno  e ad altre amministrazioni
dello  Stato,  salvaguardando  i diritti e le posizioni del personale
appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;
    2)   consentire   agli   appartenenti  all'Amministrazione  della
pubblica  sicurezza  provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza,  ivi  compresi  gli ufficiali nelle posizioni di
ausiliaria  e  riserva,  rimanendo  questi nelle stesse posizioni, il
passaggio,   conservando   le   posizioni  giuridiche  ed  economiche
conseguite,  in  altre  forze  di  polizia,  da  individuarsi secondo
modalita'   e   criteri   determinati  di  concerto  fra  i  Ministri
interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del
personale  delle  amministrazioni  riceventi.  Agli  ufficiali  nelle
posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio e' consentito nella
stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;
    3)  possibilita',  per  gli  aventi  diritto,  di  esercitare  le
facolta'  di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti
delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge.