ART. 15.
              (Autorita' locali di pubblica sicurezza)

  Sono  autorita'  locali  di  pubblica  sicurezza  il  questore  nel
capoluogo  di  provincia  e i funzionari preposti ai commissariati di
polizia aventi competenza negli altri comuni.
  Ove  non  siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni
di autorita' locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco
quale ufficiale di Governo.
  Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto,
o il questore su autorizzazione del prefetto, puo' inviare funzionari
della  Polizia  di  Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per
assumere   temporaneamente  la  direzione  dei  servizi  di  pubblica
sicurezza.  Resta  in  tale caso sospesa la competenza dell'autorita'
locale di pubblica sicurezza.
  Le autorita' provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine
e  della  sicurezza  pubblica  e  della  prevenzione  e  difesa dalla
violenza    eversiva,    sollecitano    la    collaborazione    delle
amministrazioni  locali  e  mantengono  rapporti  con  i  sindaci dei
comuni.