ART. 42.
(Nomina a dirigente       generale-prefetto       dei       dirigenti
           dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

  I  dirigenti  generali  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,
entro  il  limite  di  diciassette  posti  della  dotazione organica,
vengono  nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza.
  I  dirigenti  generali della pubblica sicurezza sono nominati tra i
dirigenti superiori della pubblica sicurezza.
  I  dirigenti  di  cui  al precedente comma sono inquadrati entro il
termine   massimo   di   quattro   anni   fra  i  dirigenti  generali
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  conservando  a tutti gli
effetti l'anzianita' maturata nella anzidetta qualifica.
  L'inquadramento   fra  i  dirigenti  generali  dell'Amministrazione
civile  puo' esser disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con
le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo comma.
  Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma,
non  si  possono  effettuare  nomine dei dirigenti generali di cui al
secondo comma.
  Per  la  preposizione  dei  dirigenti generali alla direzione degli
uffici   del   dipartimento   si   osservano   rigorosi   criteri  di
professionalita'.
  Nella  prima applicazione della presente legge, il numero dei posti
di  tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento
vanno  temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma sino
al loro totale assorbimento.