ART. 73. (Rivolta) Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu': 1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore; 2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni.