ART. 86.
          (Composizione del Consiglio nazionale di polizia)

  Il  Consiglio  nazionale  di  polizia  e'  presieduto  dal Ministro
dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato.
  Esso e' composto da sessanta membri, dei quali:
    a)  trenta  designati  dal  Ministro  dell'interno, di cui almeno
venti    scelti    tra    il   personale   delle   varie   componenti
dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, con opportuni criteri
di   rappresentativita',  e  i  rimanenti  scelti  tra  il  personale
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  di altre amministrazioni
dello  Stato,  tra  gli  appartenenti alle associazioni del personale
della    pubblica    sicurezza    in    pensione   e   tra   estranei
all'amministrazione  statale  esperti nelle materie di competenza del
Consiglio nazionale;
    b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente.
  Il  Consiglio  nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri non
sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.