Art. 2.

  Il  terzo  comma  dell'articolo 160 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  "Tuttavia  la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando
sia  necessaria  per  ragioni  di  urgenza,  accertate  in Italia dal
Registro   italiano   navale  o  dall'Ispettorato  compartimentale  e
all'estero   dall'autorita'   consolare,   ovvero  quando  sia  stata
depositata  fidejussione  bancaria  e  siano state adempiute le altre
condizioni   e   modalita'   previste   nel  quarto  e  quinto  comma
dell'articolo 156".