Art. 3. All'articolo 758 del codice della navigazione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro puo' concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fidejussione e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalita' in base alle quali puo' essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma".