Art. 3.

  All'articolo  758  del  codice  della navigazione sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
  "In  caso  di  urgenza,  su richiesta del proprietario, il Ministro
puo'  concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile
dal  registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di
cui  al  secondo  comma,  subordinatamente all'assenza o all'avvenuto
soddisfacimento  od  estinzione  dei  crediti  o  diritti  reali o di
garanzia  risultanti  dai  registri,  e  al  deposito di fidejussione
bancaria,  a  garanzia  di  eventuali diritti non trascritti, pari al
valore   dell'aeromobile  accertato  dai  competenti  organi  tecnici
dell'Amministrazione  dei  trasporti. La fidejussione e' vincolata al
pagamento   dei   crediti  privilegiati  nell'ordine  indicato  dagli
articoli  556  e  1023  nonche'  degli altri diritti fatti valere nel
termine previsto dal secondo comma.
  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  sono  stabilite in via
generale  le  modalita'  in base alle quali puo' essere presentata la
fidejussione di cui al precedente comma".