Art. 4. Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro aeronautico italiano e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 aprile 1981 PERTINI FORLANI - COMPAGNA - FORMICA - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI