Art. 4.

  Il  terzo  comma  dell'articolo 760 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  "Tuttavia  la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando
sia  necessaria  per  ragioni  di  urgenza,  accertate  in Italia dal
Registro  aeronautico italiano e all'estero dall'autorita' consolare,
ovvero  quando  sia  stata  depositata  fidejussione bancaria e siano
state adempiute le altre condizioni e modalita' previste dal quinto e
sesto comma dell'articolo 758".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 aprile 1981

                               PERTINI

                                                 FORLANI - COMPAGNA -
                                                      FORMICA - SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI