ART. 11.
                  (Registro nazionale della stampa)

  E'  istituito  il registro nazionale della stampa, la cui tenuta e'
affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.
  Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione nel registro nazionale
della stampa gli editori di:
    1) giornali quotidiani;
    2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 18;
    3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 18.
  I  soggetti  di  cui  al  secondo  comma,  all'atto della richiesta
dell'iscrizione   nel   registro   nazionale   della  stampa,  devono
depositare:
    a)  una  dichiarazione  con  firma autenticata del titolare o del
legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il
nome  o  la  ragione  sociale  ed il domicilio della persona fisica o
giuridica  che  ha  la proprieta' della testata edita, nonche' di chi
esercita  l'attivita'  editoriale relativa alla pubblicazione di tale
testata;
    b)  copia  dell'atto  costitutivo,  dello  statuto  e del verbale
dell'assemblea  che  ha proceduto alla nomina degli organi sociali in
carica,  nel  caso  in  cui  l'impresa  proprietaria  della testata o
l'impresa editrice siano costituite in forma di societa'.
    c)  una dichiarazione contenente lo elenco delle testate edite e,
per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.
  Sono  altresi'  soggette  all'obbligo  di  iscrizione  al  medesimo
registro   nazionale   della  stampa  le  imprese  concessionarie  di
pubblicita'. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono
depositare:
    a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il
nome e il domicilio di chi esercita l'attivita' imprenditoriale;
    b)  copia  dell'atto  costitutivo,  dello  statuto  e del verbale
dell'assemblea  che  ha proceduto alla nomina degli organi sociali in
carica, nel caso che l'imprenditore sia una societa';
    c)   una   dichiarazione   contenente  lo  elenco  delle  testate
giornalistiche servite.
  Le  variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al
terzo   e   quarto   comma   devono  essere  comunicate  al  servizio
dell'editoria, entro trenta giorni.
  Nel  caso  in  cui  i  soggetti  che vi sono obbligati non chiedano
l'iscrizione  al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa
e'   disposta  d'ufficio  dal  servizio  dell'editoria,  che  ne  da'
immediata comunicazione al Garante.
  Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al
primo   comma  del  presente  articolo  copia  del  registro  di  cui
all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente,
gli  aggiornamenti  del  medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6
della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.
  Sono  puniti  con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5
del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n. 95, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori
che violano le disposizioni del presente articolo.
  Gli  editori  di  cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al
quarto  comma  hanno  diritto  di  ottenere,  a  domanda, certificati
comprovanti  la posizione delle testate che essi pubblicano o servono
e  l'avvenuto  adempimento  degli  obblighi  di comunicazione durante
l'anno finanziario precedente.
  L'iscrizione  nel  registro  nazionale della stampa non esonera gli
imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle
imprese  ai  sensi  della  sezione  II del capo III del titolo II del
libro quinto del codice civile.
  Il  registro  di  cui  al presente articolo sostituisce a tutti gli
effetti,  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il
registro istituito dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.