ART. 13.
             (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche)

  Le  amministrazioni  statali  e gli enti pubblici non territoriali,
con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare
alla  pubblicita'  su  giornali  quotidiani e periodici una quota non
inferiore  al  settanta  per  cento  delle  spese  per la pubblicita'
previste  in  bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito
capitolo di bilancio.
  Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al comma precedente
nessuna   commissione   e'  dovuta  alla  impresa  concessionaria  di
pubblicita' avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o
periodica,  se  non  allorche'  l'amministrazione  ha  deliberato  di
avvalersi dei servizi della concessionaria.
  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  impartisce,  dandone
comunicazione  al  Garante,  le  direttive  generali  di massima alle
amministrazioni  statali affinche' la destinazione della pubblicita',
delle  informazioni  e  delle  campagne  promozionali  avvenga  senza
discriminazioni  e  con  criteri  di  equita',  di  obiettivita' e di
economicita'.
  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri indica criteri per la
pubblicita'  finalizzata  all'informazione  sulle  leggi e sulla loro
applicazione,  nonche'  sui  servizi,  le  strutture  e  il loro uso,
curando  che  la  ripartizione di detta pubblicita' tenga conto delle
testate  che  per  loro  natura  raggiungono le utenze specificamente
interessate  a  dette  leggi, quali quella femminile, giovanile e del
mondo del lavoro.
  Le  amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, gli enti
pubblici,   che   nel  corso  di  un  esercizio  finanziario  abbiano
effettuato  erogazioni  pubblicitarie  complessivamente  superiori  a
cinquanta  milioni,  sono  tenuti  a  darne comunicazione al Garante,
entro  sessanta  giorni  dal  termine  di ogni esercizio finanziario,
depositando un riepilogo analitico.
  Le  amministrazioni  di  cui  al  primo comma non possono destinare
finanziamenti  o  contributi,  sotto  qualsiasi  forma,  ai  giornali
quotidiani  o  periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del
presente articolo.