ART. 13. (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche) Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicita' previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio. Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica, se non allorche' l'amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi della concessionaria. La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinche' la destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'. La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quella femminile, giovanile e del mondo del lavoro. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, gli enti pubblici, che nel corso di un esercizio finanziario abbiano effettuato erogazioni pubblicitarie complessivamente superiori a cinquanta milioni, sono tenuti a darne comunicazione al Garante, entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Le amministrazioni di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo.