ART. 14.
                   (Autorizzazioni per la vendita)

  Al  fine  di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica
gestione   della   distribuzione,   le  regioni  devono  uniformarsi,
nell'esercizio  delle  funzioni  delegate  di cui alla lettera a) del
primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di
giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, ai seguenti criteri.
  Le   regioni   definiscono   gli  indirizzi  della  programmazione,
assicurando   nella  promozione  dei  piani  la  consultazione  delle
associazioni piu' rappresentative a livello nazionale degli editori e
dei    distributori,    e   delle   organizzazioni   sindacali   piu'
rappresentative  a  livello  nazionale dei rivenditori, nonche' delle
altre categorie che ne facciano richiesta.
  Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di
predisposizione  dei  piani  di  localizzazione dei punti ottimali di
vendita, si attengono ai seguenti criteri:
    a)  per  i  centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle
autorizzazioni  in  ragione  della  densita'  della  popolazione, del
numero  delle  famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali
di   ogni   zona   o   quartiere,   della   entita'   delle  vendite,
rispettivamente,  di  quotidiani  e periodici, negli ultimi due anni,
nonche' delle condizioni di accesso;
    b)  per  le  zone turistiche, puo' essere previsto il rilascio di
autorizzazioni a carattere stagionale;
    c)  per  i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane
si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso.
    d) per la vendita di giornali quotidiani e periodici in alberghi,
pensioni,  librerie  ed esercizi della grande distribuzione, e per la
vendita  ambulante  ed  automatica  delle pubblicazioni si deve tener
conto  delle  esigenze  derivanti  dalla  esistenza di altri punti di
vendita in relazione ai precedenti punti a), b) e c).
  L'esercizio  delle  rivendite fisse di cui al comma precedente puo'
essere  svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti
o affini in terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma
e' vietato l'affidamento in gestione a terzi.
  Il  divieto di cui al comma precedente e' sospeso per il periodo di
un   anno   dall'entrata   in   vigore   della   presente  legge.  Le
autorizzazioni  sono  concesse  con  priorita'  ai terzi cui e' stata
affidata la rivendita.
  Le   autorizzazioni   di  rivendita  in  posti  fissi  di  giornali
quotidiani  e  periodici sono rilasciate dai comuni in conformita' ai
piani  comunali  predisposti  sulla  base  dei  criteri fissati dalle
regioni.
  Qualora  non  vengano  presentate domande per la gestione dei punti
ottimali  di  vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi
precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e
periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio.
  In  caso  di  chiusura  temporanea e ricorrente dei, punti fissi di
vendita  o  di  impedimento  temporaneo  dei titolari di rivendite in
posti  fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad
altri  soggetti  la  vendita,  anche  porta  a porta, di quotidiani e
periodici.  Se non e' adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e
di distribuzione possono provvedere direttamente.
  Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
    a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita'
religiose,  sindacati  o  associazioni,  di pubblicazioni a contenuto
particolare;  per  la  vendita  ambulante  di  quotidiani di partito,
sindacali  o  religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo
di  propaganda  politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle
sedi  delle  societa'  editrici e delle loro redazioni distaccate dei
giornali da esse editi;
    b)  per  la  vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non
distribuite nelle edicole;
    c)  per  la  consegna,  porta a porta, curata dall'editore per le
proprie pubblicazioni.
  Le  rivendite  di  giornali  o  riviste  autorizzate  ai  sensi del
presente  articolo possono curare il recapito a domicilio di giornali
e periodici a clienti che ne facciano richiesta.
  I titolari delle rivendite nonche' le librerie e gli esercizi della
grande distribuzione sono tenuti ad assicurare parita' di trattamento
alle diverse testate.