ART. 15. (Diffusione di giornali nelle scuole) In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonche' un locale per la loro lettura. Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialita'.