ART. 15.
                (Diffusione di giornali nelle scuole)

  In  ogni  istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono
posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonche' un
locale per la loro lettura.
  Il  Ministro  della  pubblica istruzione emana con proprio decreto,
entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme
per   la   attuazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  precedente,
assicurando comunque criteri di imparzialita'.