ART. 19.
           (Esclusioni dall'applicazione della normativa)

  I  quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera
nonche' le riviste con periodicita' mensile o che pubblichino meno di
dodici  numeri  all'anno  non  sono  soggetti agli obblighi stabiliti
dalla presente legge.
  Per  le  testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte
degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 e' condizione
per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
  Dopo  il  primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le
provvidenze  previste  sono  corrisposte  a condizione che le aziende
siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.