ART. 2.
                      (Trasferimento di azioni)

  Deve  essere  data comunicazione scritta al servizio dell'editoria,
per  le  relative  iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di
ogni  trasferimento,  a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o
quote  di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani, che
interessino  piu'  del  dieci  per cento del capitale sociale o della
proprieta'.
  La   comunicazione   prevista  dal  comma  precedente  deve  essere
pubblicata  su  tutte  le testate edite dalle imprese danti ed aventi
causa.
  Nella   comunicazione   devono   essere   indicati   l'oggetto  del
trasferimento,  il  nome,  o  la  ragione  o  denominazione  sociale,
dell'avente  causa,  nonche'  il  titolo e le condizioni in base alle
quali il trasferimento viene effettuato.
  Le  disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimenti  per  effetto  dei  quali  un  singolo  soggetto o piu'
soggetti  collegati  ai  sensi  dell'articolo  2359 del codice civile
vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore
al dieci per cento.
  Nel  caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di
societa'   titolari   di  testate  di  giornali  quotidiani,  che  ne
consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano
alla  costituzione  del  sindacato  hanno  l'obbligo di effettuare la
comunicazione di cui al primo comma.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si estendono altresi' al
trasferimento  di  azioni, partecipazioni o quote di proprieta' delle
societa'  intestatarie  di  azioni  o  quote  di societa' editrici di
giornali quotidiani.
  L'avente   causa   o,   se   si   tratta  di  societa',  il  legale
rappresentante,  nonche'  i  soggetti  di  cui  al  quinto comma sono
puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo,
con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire
due milioni.