ART. 21. 
      (Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione) 
 
  L'inosservanza, protratta nonostante il formale invito da parte del
servizio dell'editoria a provvedere degli  adempimenti  previsti  nel
presente titolo determina l'immediata decadenza dalle provvidenze  di
cui agli articoli 22, 24 e 27. 
  Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una
concessionaria di pubblicita', si applica la sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da dieci milioni a  cinquanta  milioni  di
lire.