ART. 25. (Pubblicazioni di elevato valore culturale) Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981, alle pubblicazioni periodiche che vengano riconosciute di elevato valore culturale, per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.