ART. 25. 
             (Pubblicazioni di elevato valore culturale) 
 
  Per  il  quinquennio  decorrente   dal   1   gennaio   1981,   alle
pubblicazioni periodiche che vengano riconosciute di  elevato  valore
culturale, per il rigore scientifico con il  quale  viene  svolta  la
trattazione degli argomenti, sono concessi contributi  dell'ammontare
complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno. 
  Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa  deliberazione
del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i  beni
culturali e ambientali, sentito  il  parere,  espresso,  nei  termini
stabiliti  dai  regolamenti  delle  due  Camere,   dalle   competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica,  sono  stabiliti  i  criteri  per  la   concessione   dei
contributi di cui al primo comma  ed  e'  istituita  una  commissione
incaricata di accertare i requisiti per  l'ammissione  ai  contributi
stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.