ART. 28. (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti) A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate sulla base dei relativi decreti, per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicita' effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni attualmente riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente: fatturate, esclusi i prelievi fiscali. La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per l'utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissione in facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche' alle tariffe telex, telegrafiche ed alla tariffa ordinaria delle stampe periodiche, spedite in abbonamento postale. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato, altresi', ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. E' autorizzato inoltre a porre a disposizione della Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale. Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54. Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive societa' concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.