ART. 28. 
    (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti) 
 
  A far data dal trimestre successivo a quello di entrata  in  vigore
della presente legge, le tariffe telefoniche,  fatturate  sulla  base
dei relativi decreti, per le imprese editrici iscritte  nel  registro
di cui all'articolo 11 limitatamente alle  linee  delle  testate  con
periodicita' effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse  edite,
sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione,  che  assorbe  le
agevolazioni attualmente riconosciute alla  stampa  relativamente  ai
servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,  n.  156,  si  applica
dietro documentata richiesta degli  aventi  diritto,  in  aggiunta  a
tutte  le  altre  riduzioni,  tariffe  in   abbonamento,   forme   di
forfettizzazione  attualmente  esistenti,  mediante  riduzione  delle
relative somme  riportate  in  bolletta  o  diversamente:  fatturate,
esclusi i prelievi fiscali. 
  La stessa riduzione di cui al comma precedente si  applica  per  la
cessione  in  uso  di   circuiti   telefonici   per   l'utilizzazione
telefotografica, telegrafica,  fototelegrafica  per  trasmissione  in
facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle  telefoto  per
trasmissioni  in  simultanea,  telegrafiche  e  fototelegrafiche  con
apparecchiature multiplex, nonche' alle tariffe  telex,  telegrafiche
ed  alla  tariffa  ordinaria  delle  stampe  periodiche,  spedite  in
abbonamento postale. 
  Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese,  in
quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese. 
  Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. 
  Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  e'  autorizzato
ad istituire sulla  rete  nazionale  servizi  speciali  di  trasporti
aerei, terrestri e marittimi dei  giornali  quotidiani  e  periodici.
Analoghi  servizi  possono  essere  istituiti  anche  dalle   agenzie
pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico. 
  Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e'  autorizzato,
altresi', ad istituire sale stampa, destinandovi  appositi  locali  e
proprio personale. E' autorizzato  inoltre  a  porre  a  disposizione
della Associazione della stampa estera in  Italia  un'idonea  sede  e
proprio personale. 
  Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei
giornali quotidiani e periodici, editi  dalle  imprese  iscritte  nel
registro di cui  all'articolo  11,  possono  essere  disposti  previo
parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54. 
  Le compensazioni finanziarie derivanti dalle  riduzioni  tariffarie
di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del  tesoro
nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme  da
rimborsare da  queste  alle  rispettive  societa'  concessionarie  in
conseguenza delle suddette agevolazioni. 
  Sono escluse dalle  agevolazioni  tariffarie  di  cui  al  presente
articolo le stampe propagandistiche contenenti  pubblicita'  relativa
alle vendite per corrispondenza e  cataloghi  relativi  alle  vendite
stesse. Alle suindicate stampe si applicano  le  tariffe  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976,  n.  726,  e
successive modificazioni.