ART. 34.
(Mutui agevolati in favore   dell'editoria   libraria  per  opere  di
                      elevato valore culturale)

  Gli  istituti  e  le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono
autorizzati  ad  accordare  finanziamenti  di importo non superiore a
1.000  milioni  di  lire  e  della  durata massima di dieci anni alle
imprese  editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e
distribuzione  di opere di elevato contenuto culturale e scientifico,
che   abbiano  un  ciclo  produttivo  di  media  e  lunga  durata  ed
eventualmente  un ciclo commerciale di media durata per la rateazione
necessaria alla diffusione.
  Tra  i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai
compensi  per  ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti
di  autore,  al  compenso  per  gli  apporti  dei collaboratori e dei
redattori.
  Il  limite  massimo  di finanziamento assistibile da contributo non
puo'  superare  il  cinquanta  per  cento  dei costi accertati per la
pubblicazione delle opere.
  Ai  finanziamenti  concessi  ai  sensi del primo comma del presente
articolo  si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni
spesa  ed  oneri  accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di
riferimento  di  cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
  Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di
cui  al presente articolo e' autorizzato con decreto del Ministro per
i   beni   culturali,  sentita  la  commissione  istituita  ai  sensi
dell'articolo 25.
  Per   il   pagamento   del   contributo   in  conto  interessi  sui
finanziamenti  previsti dal presente articolo viene istituito, presso
il  Ministero  per  i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo
per  il  contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo
esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente
legge,  di  4.000  milioni di lire per i nove esercizi successivi, di
2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio.