ART. 35. 
        (Trattamento straordinario di integrazione salariale) 
 
  Il trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di  cui
all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n.  675,  e
successive modificazioni, e' esteso, con le  modalita'  previste  per
gli impiegati, ai giornalisti professionisti  dipendenti  da  imprese
editrici  di  giornali  quotidiani  e  dalle  agenzie  di  stampa   a
diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause  indicate  nelle
norme citate. 
  L'importo del trattamento di integrazione salariale non puo' essere
superiore al trattamento massimo di integrazione  salariale  previsto
per i lavoratori dell'industria. 
  Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'  essere
erogato  ai  dipendenti  delle  imprese  editrici  o  stampatrici  di
giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma
dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi  previsti  dall'articolo
2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i  casi
di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del 
personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di 
  cessazione  dell'attivita'  aziendale,   anche   in   costanza   di
  fallimento. 
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base 
degli accertamenti del CIPI di cui al quinto  comma  dell'articolo  2
della  legge  12  agosto  1977,  n.   675,   adotta   i   conseguenti
provvedimenti di concessione  del  trattamento  sopra  indicato,  per
periodi   semestrali   consecutivi   e,   comunque,   non   superiori
complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi
le disposizioni di cui agli articoli 3 e  4  della  legge  20  maggio
1975, n. 164, e successive modificazioni. 
  Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti  dal
presente articolo provvede l'istituto  nazionale  di  previdenza  dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI).