ART. 36.
                (Risoluzione del rapporto di lavoro)

  I  dipendenti  delle  aziende di cui all'articolo precedente per le
quali   sia   stata  dichiarata  dal  CIPI  la  situazione  di  crisi
occupazionale,  in  caso  di  risoluzione  del rapporto di lavoro per
dimissioni,  ovvero  per  licenziamento  al  termine  del  periodo di
integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto,
in  aggiunta  alle  normali  competenze  di  fine  rapporto,  ad  una
indennita'   pari  all'indennita'  di  mancato  preavviso  e,  per  i
giornalisti,  pari alla indennita' prevista dai contratti collettivi.
I  dipendenti  di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso
in caso di dimissioni.